Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la Conferenza Stato Regioni, 25 luglio 2012 - Approvazione delle Linee Guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di lavoro/RSPP interpretative degli Accordi del 21.12.2011 – ha chiarito quanto segue: “Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agliorganismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente al la pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”.
Al riguardo, si puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano diversi) di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni sufficienti a poter permettere all’organismo paritetico di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo).
Della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismodella attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa.
Con riferimento all’attività di formazione, la formula impiegata dal legislatore indica funzioni di “orientamento e promozione”, nel senso di favorire l'attività formativa effettuata dal datore di lavoro, mentre non si fa cenno alcuno ad un loro intervento diretto nel processo formativo; peraltro in tal senso sono orientati anche gli accordi interconfederali conclusi, nel senso cioè di attribuire agli Organismi Paritetici funzioni di supporto all'attività formativa effettuata dalle aziende, ed è quindi da ritenersi che la “collaborazione” di cui all'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 vada intesa nel senso che la formazione deve essere effettuata secondo i criteri ed i bisogni eventualmente rilevati (peraltro di tale collaborazione si parla incidentalmente, affermando che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori).
Per quanto riguarda eventuali sanzioni, la mancata collaborazione con gli Organismi Paritetici non è sanzionata in alcun modo dal D.Lgs. n. 81/2008 nel caso in cui l'azienda abbia fornito ai propri dipendenti una formazione in sé adeguata seppur in assenza di collaborazione con tali Organismi. È tuttavia altamente consigliato informare, ripetiamo, preventivamente e tempestivamente l'organismo paritetico, ove esistente, con raccomandata con avviso di ricevimento, dell'orario e del luogo di svolgimento dei corsi, del programma e del nominativo del docente posto che in alcuni casi, tra l'altro, vi sono stati corsi fittizi, convocati ma in realtà mai svolti, con produzione di verbali falsi.
Il contenuto di questo articolo è basato su un articolo dell'avvocato Rolando Dubini presentato su PuntoSicuro e disponibile integralmente in questa pagina.